Art. 5.
(Effetti delle autorizzazioni).

      1. I soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili, per le sole condotte ivi previste, ai sensi degli articoli 73, 74, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
      2. Nessun medico può essere punito penalmente o fatto oggetto di azione disciplinare da parte del competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri a causa della sua azione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per uso medico di cannabis in conformità a quanto previsto dalla presente legge, ad eccezione del caso in cui dichiari il falso riguardo all'attestazione delle condizioni cliniche debilitanti del paziente.
      3. Nessuno è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il fatto di assistere un paziente autorizzato ad assumere cannabis per uso medico in conformità alle disposizioni della presente legge.
      4. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, non è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive

 

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modificazioni, a meno che tale violazione sia stata commessa ai fini della cessione o della vendita a persone non autorizzate ai sensi della presente legge.
      5. Il coltivatore autorizzato che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, è punibile con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Se tale violazione è ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni, si procede al ritiro definitivo dell'autorizzazione.
      6. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.